Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale per cui non vi è vincolo di subordinazione e avviene così come da definizione “non abitualmente”.
Nella categoria fiscale, le prestazioni di lavoro occasionale rientrano nei “redditi diversi”.
Ma procediamo per gradi.
Le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’articolo 2222 e successivi del Codice civile ed è definito come un’attività lavorativa consistente nella realizzazione di un’opera o nella prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
Questo significa che assume le stesse caratteristiche del lavoro autonomo, solo che viene svolto occasionalmente.
I requisiti che definiscono il lavoro autonomo occasionale sono:
- l’autonomia (in relazione a modalità e tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera);
- l’occasionalità dell’attività svolta;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.
L’inquadramento fiscale
In base all’art. 67 comma 1 lettera I del TUIR, quando un’attività di lavoro non è esercitata abitualmente rientra nella categoria dei redditi diversi, con tutte le conseguenze fiscali del caso.
Alla percezione del corrispettivo, il lavoratore autonomo dovrà emettere una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento (sulla quale, per importi superiori a 77,47 €, si applicherà una marca da bollo da 2 €).
Su di essa sarà indicato l’importo lordo della prestazione, la ritenuta a titolo d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo netto, che è quello effettivamente percepito dal contribuente.
Puoi scaricare un fac-simile cliccando qui di seguito.
FAC-SIMILE RICEVUTA FISCALE (formato .doc)
Il committente, se azienda o a sua volta lavoratore autonomo, agisce da sostituto di imposta versando la ritenuta fiscale per conto del prestatore e, l’anno fiscale successivo, certifica compensi e ritenute emettendo una Certificazione Unica.
Gli importi lordi percepiti finiranno tra quelli che vengono definiti come redditi diversi e da lì poi ovviamente nel reddito complessivo Irpef.
Eccezioni: nel caso in cui il committente sia un privato, non vi sarà ritenuta d’acconto e il lordo quindi coinciderà con l’importo netto da corrispondere. Al contrario, se il committente è un sostituto di imposta italiano, ma il lavoratore autonomo occasionale non è un contribuente residente in Italia, sarà applicata una ritenuta a titolo di imposta del 30%.
L’inquadramento previdenziale
L’art. 44 del DL 2691/2003 convertito nella Legge 326/03 ha disposto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del versamento dei relativi contributi previdenziali anche per i lavoratori autonomi occasionali.
I compensi percepiti in un anno fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale; lo sono solo i compensi che eccedono tale importo.
Quindi il lavoratore autonomo occasionale, al superamento dei 5.000 euro, dovrà iscriversi alla Gestione separata (se non era già iscritto) ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto, calcolato applicando l’aliquota (indicata annualmente dall’Inps) alla parte di corrispettivo lordo che supera euro 5.000.
Ma a quanto equivale il contributo previsto?
Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; la parte a carico del lavoratore sarà esposta sulla ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale che verrà versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto d’imposta.
La comunicazione preventiva
Attenzione alle nuove procedure. Per contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare una posizione lavorativa di tipo subordinato, il DL 146/2021 stabilisce che i committenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.
La comunicazione potrà essere effettuata online (attraverso il sito servizi.lavoro.gov.it), entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La normativa, in caso di mancata comunicazione, prevede una sanzione amministrativa per il committente che va da 500 a 2500 euro.
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